
Percorsi INDIRE per le attività di sostegno per triennalisti e per coloro che hanno conseguito il titolo di sostegno all’estero
Percorsi INDIRE per le attività di sostegno per triennalisti
È stato pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, che istituisce i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno riservati a chi ha almeno tre anni di servizio. L’iscrizione può avvenire presso INDIRE o presso una Università.
Possono accedere i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Nota bene:
▪ bisogna essere in possesso del titolo di accesso al grado richiesto al momento della presentazione della domanda (es. chi ha svolto i tre anni su sostegno nel I grado deve essere in possesso del titolo di accesso ad una delle classi di concorso del I grado – laurea idonea all’insegnamento/abilitazione);
▪ i tre anni devono essere stati svolti tutti nel medesimo grado di istruzione per cui si richiede l’accesso (es. 3 anni su posto di sostegno nel I grado o 3 anni su posto di sostegno nel II grado. Ai fini del triennio non è, quindi, previsto il servizio “misto”, es. 1 anno di servizio su posto di sostegno nel I grado e 2 anni nel II grado);
▪ i tre anni, negli ultimi cinque, sono conteggiati fino al 31/8/2024 (a.s. 2023/24). L’allegato B, infatti, ha calcolato il fabbisogno corrisponde al numero di docenti che nel quinquennio hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione. Per cui, ai fini del triennio è al momento escluso l’anno scolastico in corso.
Gli anni scolastici da prendere in considerazione ai fini del quinquennio sono, quindi, 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.
▪ per “anno scolastico” si intende il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
L’iscrizione ai percorsi di formazione preclude la possibilità di iscriversi agli stessi percorsi previsti per chi ha conseguito il titolo di sostegno all’estero.
I percorsi di formazione sono attivati dall’INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di acceso presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.
In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento.
A parità di posizione prevale il docente più giovane.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati dal medesimo decreto.
Se le richieste non possono essere soddisfatte, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
I percorsi si concludono con l’esame finale.
L’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.
Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
La commissione d’esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.
L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. Il Ministro dell’istruzione e del merito.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e del punteggio ottenuto nell’esame finale.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
Percorsi INDIRE per coloro che hanno conseguito il titolo di sostegno all’estero
È stato pubblicato il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, che istituisce i percorsi di specializzazione universitaria e con l’Indire per le attività di sostegno riservate a chi ha conseguito il titolo di sostegno all’estero.
Chi può accedere – requisiti
Possono accedere i docenti il cui titolo conseguito all’estero abbia la seguente caratteristica:
▪ Ottenuto con successo presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, consistente in un percorso formativo sul sostegno ad alunni con disabilità di almeno 1500 ore
o in alternativa Sussista l’idoneità al conseguimento di almeno 60 CFU.
L’iscrizione ai percorsi di formazione è comunque subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo ovvero al contenzioso giurisdizionale pendente, per i quali, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento (120 giorni).
Per cui, anche nei casi di rigetto di riconoscimento del titolo notificati dopo il 1°giugno, se alla stessa data risultavano trascorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, si potrà accedere ai percorsi.
Nota bene:
La rinuncia al riconoscimento del titolo estero e al contenzioso in atto va trasmessa:
tramite piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
PEC, in caso di istanze presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
L’iscrizione ai percorsi di formazione preclude la possibilità di iscriversi agli stessi percorsi previsti per chi ha almeno tre anni di servizio.
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti ma non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi. Nel totale dei 48 CFU/ECTS sono previste attività di tirocinio per 12 CFU/ECTS.
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 CFU/ECTS. Non sono previste attività di tirocinio.
N.B. Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
Si allegano le 2 schede tecniche
SCHEDA TECNICA CONSULTAZIONE LEETTORALE
In vista delle Elezioni amministrative, del Referendum e dei Ballottaggi, le attività didattiche nelle scuole che fungono da sedi di seggio possono essere sospese a causa della chiusura totale o parziale dei locali, temporaneamente utilizzati dall’amministrazione comunale, che è tenuta a restituirli così come le sono stati consegnati.
Nella nostra scheda esaminiamo le situazioni in cui i docenti e il personale ATA sono esonerati dall’attività lavorativa; i diritti previsti per esercitare il diritto di voto e per svolgere il ruolo di scrutatori, segretari o presidenti di seggio, rappresentanti di una lista o membri dei Comitati promotori in caso di referendum.
ELENCHI AGGIUNTIVI GPS dal 14 aprile 2025 le domande
Nelle GPS per l’anno scolastico 2025/26 a breve si aggiungerà l'elenco alla prima fascia.
Titolo di accesso: abilitazione e/o specializzazione sostegno acquisite entro il 30 giugno 2025.
Chi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, non sarà in possesso del titolo, potrà inserirsi con riserva.
Presentazione delle domande
Dalle ore 9:00 del 14 aprile fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2025.
Con riserva se il titolo non sarà stato conseguito entro il 29 aprile; il titolo dovrà essere conseguito entro il 30 giugno 2025.
Le dichiarazioni definitive di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate su istanze on-line a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.
ESAMI DI STAO: DOMANDA PER PRESIDENTE E COMMISSARIO ENTRO IL 9 APRILE 2025
Pubblicata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025.
Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate entro il 9 aprile 2025.
Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre commissari esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre commissari interni.
Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.
Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente:
- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Chi può presentare domanda in qualità di presidente
Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:
- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai
sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001; - i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni
- i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:
- ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbe senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
- i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di commissario esterno
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno
Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
- i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:
- ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
- i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
- i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
PERCORSI ABILITANTI 30-36.60 CFU al via i corsi in convenzione con FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
Sono aperte le iscrizioni per i percorsi abilitanti 30-36- 60 CFU!
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Focus Srls – Ente convenzionato UIL Scuola
Via On. Celestino Ferrario n. 23/A, 23900 Lecco (LC)
Tel: 0341-1553109
Web: www.focus.srl
Email: info@focus.srl
Mobilità docenti al via le domande per a.s. 2024/25
Mobilità del Personale docente a.s.2025/26
Scadenze:
Il personale docente potrà presentare domanda dal 07 marzo al 25 marzo 2025
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.
Chi può presentare la domanda di mobilità a.s. 2025/26
👉 vedi allegato scheda mobilità Uil Scuola (allegato)
INDICAZIONI OPERATIVE ISCRITTI/ISCRIVENDI UIL SCUOLA COMO
Si comunica a tutto il personale interessato alla mobilità a.s. 2025/26, che la Federazione Uil Scuola di Como, attiverà dal 07/03/2025 il servizio di prenotazione per fissare appuntamento per il supporto,verifica,controllo e inoltro della domanda di mobilità del personale docente.
Pertanto, il personale interessato potrà inviare una e-mail indicando ufficio e giorno desiderato per appuntamento in presenza.
Apertura uffici Como e provincia dalle ore 15:00 alle 18:00:
Como: lunedì e mercoledì
Erba: mercoledì e venerdì
Cantù: martedì e venerdì
Mariano Comense: lunedì
Olgiate Comasco: giovedì
Lomazzo: giovedì
Gli appuntamenti si potranno fissare prevalentemente nei pomeriggi e negli orari di apertura degli uffici, eventuali aperture straordinarie saranno comunicate e concordate in un secondo momento.
Una volta inviata la e-mail si riceverà conferma della ricezione con l'orario disponibile per l'appuntamento nell'ufficio segnalato.
Il personale DOCENTE che intende presentare domanda per la prima volta dovrà compilare i moduli allegati per dichiarare titoli e servizi posseduti entro la data di scadenza della mobilità.
Per il personale che vorrà usufruire delle precedenze previste dalla legge 104/92 dovrà portare con sé copia del/dei verbale/i, preferibilmente in formato pdf, in quanto non è sufficiente l'autocertificazione.
N.B.: Si ricorda che per l'invio della domanda è necessario presentarsi con le credenziali dello SPID attive e con l'elenco delle 15 preferenze da esprimere (Scuole/Comuni/Distretti).
GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO: GUIDA PER DOCENTI E SEGRETERIE SCOLASTICHE
Come individuare il perdente posto, cosa succede in caso di dimensionamento dell’istituzione scolastica, come si assegna il punteggio di ruolo, diverso ruolo e pre-ruolo alla luce delle novità introdotte dal CCNI 2025/28.
La guida è rivolta ai docenti, alle segreterie scolastiche e ai dirigenti scolastici, e descrive la procedura per la formulazione delle graduatorie interne di istituto anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel CCNI 2025/28.
È, inoltre, riportata la corretta attribuzione del punteggio con riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e diverso ruolo, alla continuità nella stessa scuola e nel comune e alle esigenze di famiglia nonché ai titoli posseduti.
Nella guida sono presenti numerosi esempi di calcolo del punteggio.
Concorsi PNRR2 - numero istanze per regione. Dati MIM
REGIONE | SCUOLA INF./PRIM | SCUOLA SECONDARIA |
---|---|---|
ABRUZZO | 1491 | 5174 |
BASILICATA | 613 | 2340 |
CALABRIA | 1798 | 10045 |
CAMPANIA | 1253 | 19448 |
EMILIA ROMAGNA | 2803 | 12763 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 603 | 2496 |
LAZIO | 5788 | 24067 |
LIGURIA | 789 | 3348 |
LOMBARDIA | 5114 | 32632 |
MARCHE | 1505 | 5161 |
MOLISE | 230 | 978 |
PIEMONTE | 2529 | 12440 |
PUGLIA | 4135 | 18924 |
SARDEGNA | 1011 | 4838 |
SICILIA | 1658 | 14552 |
TOSCANA | 2553 | 16013 |
UMBRIA | 935 | 3094 |
VENETO | 1964 | 13975 |
TOTALE NAZIONALE | 36.772 | 202.328 |
Mobilità scuola, ecco il testo del CCNI 2025/2028
È stata comunicata nella mattinata di oggi, 29 gennaio, l’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità per il triennio 2025/26 – 2027/28.
Sono numerose le novità introdotte, tra cui un importante ulteriore sviluppo del sistema delle deroghe a fronte dei pesanti vincoli introdotti dal CCNL
Tra le più importanti:
- le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e quelle per il ricongiungimento ai genitori ultra sessantacinquenni;
- la possibilità di presentare domanda di passaggio di ruolo anche senza abilitazione per il nuovo grado per i docenti titolari in un grado di istruzione in possesso della specializzazione sul sostegno su altro grado di istruzione;
- un ampliamento delle precedenze per assistenza a familiari, sia prendendo in considerazione nuove figure, sia prevedendo l’esercizio della precedenza nei movimenti interprovinciali per più figure di assistenti;
- l’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;
- la modifica del punteggio previsto per il servizio di insegnamento svolto da precario, che sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo;
- la modifica del punteggio previsto per la continuità e per i figli;
- una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.
Si attende ora l’Ordinanza ministeriale che fisserà modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio, che si presume possano avere inizio nella seconda metà del mese.
Scheda tecnica della Federazione UIL SCUOLA RUA di Como:
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